STATUTO
TESTO DELLO STATUTO ADOTTATO CON MODIFICA DELL’ART. 5
DALL’ASSEMBLEA DEL 31-1-2026
STATUTO
L’Associazione Diritti Umani per la promozione e la difesa dei diritti fondamentali
dell’uomo– in sigla ADU, è stata costituita in Firenze, il 12/5/2018, con atto costitutivo
sottoscritto da un Comitato promotore composto da soci fondatori di ogni parte d’Italia.
Lo Statuto dell’Associazione è preceduto dal seguente:
Preambolo
Considerato
che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata all’unanimità dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ha assunto importanza fondamentale e
determinante nella formazione e nell’evoluzione degli ordinamenti interni degli Stati di antica
e di nuova data,
che i principi enunciati da detta Dichiarazione sono stati progressivamente tradotti in norme
di diritto internazionale sia a livello universale, in particolare attraverso il "Patto
internazionale sui diritti civili e politici" e il "Patto internazionale sui diritti economici, sociali
e culturali", adottati il 16 dicembre 1966 con la risoluzione n. 2200 A (XXI) dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, sia a livello regionale, in particolare attraverso la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata dal
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950;
che l’Italia ha ratificato sia i Patti internazionali del 1966, sia la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo del 1950;
che l’Italia è parte di numerosi strumenti internazionali plurilaterali e bilaterali concernenti la
tutela dei diritti della persona umana e delle sue libertà fondamentali;
che l’art. 6 del Trattato sull’Associazione europea, così come modificato dal Trattato di
Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, stabilisce che “l’Associazione europea
riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Associazione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,
che ha lo stesso valore giuridico dei trattati” e che “l’Associazione aderisce alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”;
che, pertanto, le norme poste da detti strumenti, ratificati e resi esecutivi dall’Italia, sono
divenute parte integrante dell’ordinamento giuridico italiano;
che l’evoluzione normativa descritta è frutto di iniziative manifestatesi autonomamente
attraverso i diversi continenti, con la “Dichiarazione intramericana dei diritti e dei doveri
dell’uomo” del 1948, seguita dalla “Convenzione intramericana dei diritti dell’uomo” del
1969, entrata in vigore nel 1978, con la “Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli”,
approvata dall’Unione Africana nel 1981, con la “Carta Araba dei diritti dell’uomo”,approvata dalla Lega Araba
nel 1994, con la “Carta dei diritti umani in Asia” del 1998, che, in
modi e con effetti diversi, esprimono la comune necessità di riconoscere l’esistenza di
principi e di diritti umani inderogabili;
che la molteplicità e la complessità di tali norme di origine internazionale ne rendono
praticamente difficile anche la semplice conoscenza e ancor più l’approfondimento tanto da
parte dei giudici quanto da parte dei difensori e degli operatori giuridici a tutti i livelli, nonché
degli studiosi non specializzati nel diritto internazionale;
che molto valido può essere il contributo che l’Ordine forense può arrecare non soltanto alla
più vasta conoscenza, ma anche e soprattutto all’applicazione effettiva delle norme di origine
internazionale, operanti per il nostro ordinamento;
che l’Italia, in quanto Stato membro delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa,
dell’Associazione europea e di numerose altre organizzazioni internazionali a base universale
e regionale - le quali tutte hanno come fondamento statutario il rispetto dei diritti della
persona umana - è impegnata all’osservanza e alla tutela effettiva di tali diritti;
che per decisione unanime dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’anno 1968 è stato
proclamato "Anno Internazionale dei Diritti dell’Uomo" e che la relativa celebrazione è stata
raccomandata dalla stessa Assemblea Generale agli Stati e alle relative organizzazioni private
e pubbliche;
che mai come nell’odierna realtà mondiale il rispetto effettivo delle regole giuridiche si pone
come premessa e garanzia imprescindibile di sicurezza e di pace tra gli Stati;
nella consapevolezza
che è dovere morale della classe forense di contribuire a rendere effettivo l’adeguamento
dell’ordinamento interno alle regole internazionali ed il concreto rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana tutelati sia a livello statale sia a livello internazionale
Art. 1
L’Associazione denominata “Associazione Diritti Umani per la promozione e la difesa
dei diritti fondamentali dell’uomo– in sigla ADU” (di seguito “l’Associazione”),
costituita in Firenze il 26/7/2018, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. del Codice Civile,
è attualmente un’Associazione di Promozione Sociale, governata dalle norme di questo
Statuto, dai Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci, nonché dalle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia.
L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e/o di terzi, ha
durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
La sede dell’Associazione è in Genova.
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente Statuto, ivi compreso quello di
diffondere tra tutti gli operatori del diritto la conoscenza dei problemi concernenti la tutela
dei diritti umani e di promuovere il rispetto effettivo di tali diritti, l’Associazione potrà aprire
proprie Sezioni, sia nell’ambito del territorio nazionale che all’estero. La costituzione el’attività delle Sezioni, nonché i suoi rapporti con la sede centrale dell’Associazione, sono
disciplinati da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Comitato
Direttivo.
Art. 2
L’Associazione si propone di perseguire esclusivamente lo scopo di diffondere la conoscenza
dei principi e delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti
umani e di promuovere l’osservanza concreta ed effettiva di tali diritti in sede giurisdizionale,
stragiudiziale, amministrativa e legislativa.
L’azione che l’Associazione è chiamata a svolgere è intesa soprattutto a far sì che ogni
individuo fruisca effettivamente della tutela cui ha diritto anche in base alle norme
internazionali efficaci per l’ordinamento giuridico interno. L’Associazione è indipendente da
qualsiasi ideologia di gruppo o partito politico, da ogni confessione religiosa e da ogni
organizzazione di governo.
L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale,
nonché tutte le attività accessorie.
Art. 3
L’Associazione si propone di istituire, qualora lo ritenga opportuno, rapporti di
collaborazione, adesione o altro, con enti, istituti, organismi e associazioni che perseguono
scopi analoghi sul piano nazionale o internazionale e di prestare agli organi competenti,
nazionali ed internazionali, il proprio contributo di esperienza, di indagine e di consulenza.
L’Associazione potrà stabilire idonei collegamenti con organizzazioni non governative tra
operatori del diritto, impegnate comunque nella salvaguardia e nella promozione dei diritti
umani, ovvero istituire appositi organismi sussidiari per l’attuazione dei suoi scopi statutari,
aventi una propria autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.
La costituzione e l’attività degli stessi sono disciplinate da un apposito regolamento
approvato dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
Art. 4
Conformemente ai fini sopra enunciati l’Associazione attuerà ogni azione appropriata
affinché gli operatori del diritto:
a) sollecitino gli organi giurisdizionali ad applicare le norme di origine internazionale e
comunitaria sulla tutela dei diritti umani che risultino pertinenti al caso o alla controversia;
b) affermino, nella interpretazione delle leggi vigenti, l’efficacia dei principi universalmente
riconosciuti e consacrati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, dalla Carta sociale europea del 1961, dai
Patti internazionali del 1966, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Associazione europea
del 2000, così come adattata nel 2007, e dagli altri trattati ed atti normativi in tema di diritti
umani, ratificati e resi esecutivi nell’ordinamento interno;
c) sollevino ove possibile la questione di legittimità costituzionale ogni qualvolta una norma
interna risulti in contrasto insanabile con le disposizioni della Costituzione in materia di
diritti e libertà fondamentali, ovvero con gli obblighi internazionali e comunitari derivanti
dalle norme di cui alla lettera b);
d) concorrano a risolvere, in modo conforme ai principi di tutela dei diritti fondamentali
della persona umana di cui alla lettera b), i problemi di adattamento della normativa di
origine interna di qualsiasi tipo alla normativa di origine internazionale;
e) non trascurino di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure internazionali,
contenziose e non contenziose, istituite nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,del Consiglio d’Europa, dell’Associazione europea e di altre organizzazioni internazionali di
carattere universale o regionale;
f) non trascurino inoltre di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle guarentigie
giurisdizionali offerte ai soggetti di diritto (persone fisiche e giuridiche) dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Associazione Europea;
g) sollecitino l’approvazione e la ratifica delle convenzioni e degli strumenti internazionali
ispirati ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
h) si impegnino a diffondere la cultura della risoluzione consensuale e pacifica dei conflitti
che riguardino qualsiasi tipo di bisogno o diritto umano insoddisfatto o violato.
Art. 5
Al fine di attuare gli scopi indicati all’art. 2, l’Associazione potrà:
a) organizzare conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi, conferenze stampa;
b) organizzare, anche in collaborazione con altri enti, associazioni ed organismi di categoria,
corsi di formazione e di specializzazione, anche in materia di mediazione di cui al D. Lgs. n.
28/2010 e successive modifiche, nonché rilasciare attestati riconosciuti dalla normativa
vigente;
c) curare pubblicazioni, siti internet e strumenti per la divulgazione della conoscenza dei
diritti umani e della giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani;
d) partecipare a gare nazionali e internazionali, a progetti finanziati dall’Associazione
europea, da istituzioni nazionali o da enti locali, e ad altri bandi aventi ad oggetto attività
conformi agli scopi dell’Associazione;
e) prestare la propria assistenza, nei limiti delle risorse disponibili, alle vittime di gravi
violazioni dei diritti umani dinanzi alle giurisdizioni nazionali o internazionali;
f) prestare supporto ai difensori dei diritti umani sia in Italia che in altri Stati;
g) svolgere attività di indagine, di raccolta di informazioni e di reporting su problematiche
specifiche attinenti alla tutela dei diritti umani in Italia e in altri Stati;
h) partecipare, mediante proprie delegazioni, alle procedure di monitoraggio sul rispetto degli
obblighi internazionali in materia di diritti umani;
i) partecipare in qualità di osservatori internazionali a consultazioni elettorali;
j) intervenire in qualità di amicus curiae nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni internazionali
ed europee;
k) istituire al proprio interno organismi dedicati alla gestione negoziale dei conflitti, alla
mediazione, alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con particolare riferimento al
settore dei diritti e dei bisogni umani;
l) Per il raggiungimento dei propri fini sociali, ADU propone, qualora sia possibile e
qualsivoglia sia fattibile, di poter altresì costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti:
1) Reati di violenza in ogni sua forma in particolare contro le donne e i minori di età, come
femminicidi, violenze familiari, discriminazioni sessuali, abusi e violenze di ogni genere;
2) Reati ai danni di immigrati in genere ed in particolare per motivi razziali, religiosi ed etnici;
3) Abusi e violazioni da parte del Sistema Sanitario Nazionale a danno delle persone,
responsabilità sanitarie, abusi e violazione dei diritti fondamentali da parte delle aziende
nonché del personale sanitario;
4) Reati di natura ambientale, come sversamenti di sostanze nocive nell’ambiente,
movimento terra, inquinamento ambientale, violazione norme sul paesaggio; stragi, reati di
terrorismo, nonché ogni altra forma di violazione dei diritti umani. Potrà altresì promuovere
azioni civili per il risarcimento del danno.Potrà altresì promuovere azioni civili per la tutela delle violazioni dei diritti umani e
domandare il risarcimento del danno o l’indennizzo inerente.
m) compiere ogni altra attività comunque finalizzata allo scopo di diffondere la conoscenza
dei principi e delle norme riguardanti la tutela dei diritti umani e di promuoverne l’osservanza
concreta ed effettiva nonché adottare ogni iniziativa volta al finanziamento delle attività
illustrate nei punti precedenti
Art. 6
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari i professionisti esercenti la
libera professione e comunque tutti coloro, persone fisiche ed associazioni, che per
competenza ed attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei
fini dell’Associazione.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo, previa domanda dell’interessato e
con la presentazione di due soci.
Possono aderire all’Associazione, in qualità di soci onorari, persone di chiara fama ed enti
pubblici e privati, su invito del Comitato Direttivo.
La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.
La qualifica di socio si può perdere, previa deliberazione del Comitato Direttivo, per
mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per radiazione, per
recesso, per scioglimento dell’associazione, nonché per causa di morte.
La perdita della qualifica di socio, regolarmente deliberata, comporta l’automatica decadenza
da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione.
La radiazione nei confronti di un socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, su proposta
del Presidente, nei confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate
dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamento;
b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) in qualunque modo arrechi danni all'Associazione.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al
Presidente.
In caso di recesso o radiazione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento
dell'operatività del recesso o radiazione, nonché definire nei confronti dell'Associazione,
degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato
dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti
oneri di carattere economico a carico dell’Associato in caso di recesso.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o
i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun
diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
o di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
o di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
o di esprimere il proprio voto per l’approvazione del rendiconto economico finanziario e per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto;
I soci sono tenuti:
o all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, nonché
del vigente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione;o a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell’art. 2 che precede nonché a partecipare
attivamente alla vita associativa.
o al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato Direttivo;
c) l’Ufficio di Presidenza
d) il Presidente;
e) i due Vice-Presidenti;
f) il Segretario Generale;
g) il Tesoriere;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8
L’Assemblea è formata dai soci ordinari ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Elegge le cariche sociali; approva i rendiconti economico-finanziari; indirizza l’attività
dell’Associazione; decide sui reclami contro i provvedimenti di radiazione da socio.
L’Assemblea può eleggere altresì un Comitato Consultivo composto di persone di chiara
fama nel campo del diritto, anche non soci, le quali potranno essere consultate per il
raggiungimento dei fini dell’Associazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci
ordinari ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci ordinari presenti. Le
deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei soci ordinari presenti. La presenza
all’Assemblea può avvenire anche mediante collegamenti visivi telematici.
La convocazione, ad opera del Presidente, deve avvenire presso la sede dell’associazione o
presso qualsiasi altro luogo nel territorio dello Stato italiano, mediante apposito avviso da
inviare a tutti i soci, preferibilmente via posta elettronica certificata o con altro mezzo anche
elettronico che indichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno 10
giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione del luogo, data e ora
dell’adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché con indicazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno e comunque ogni volta lo
richieda un numero di soci pari a 3/10 (tre decimi) dell’intera compagine associativa.
Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Un
socio ordinario può rappresentare per delega non più di due soci ordinari.
Art. 9
Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è formato da 5 a 11 membri; Presidente, due
Vice-Presidenti, Segretario Generale e Tesoriere e gli altri eletti.
Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni, e comunque fino alla data dell’assemblea
convocata per il rinnovo delle cariche.
Il Comitato attua le direttive impartite dall’Assemblea per il raggiungimento dei fini statutari;
decide l’ammissione e la radiazione dei soci. Avverso la radiazione l’interessato può proporre
reclamo all’Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Il Comitato può predisporre dei regolamenti per l’attuazione degli scopi statutari
dell’Associazione.Il Comitato è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero qualora
uno dei componenti ne faccia domanda, nei luoghi, con le modalità e termini previsti per la
convocazione dell’Assemblea all’art. 8. L’adunanza del Comitato si potrà tenere anche per via
telematica con strumenti idonei a garantire l’audiovisione di tutti i partecipanti.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché in numero non inferiore ad
un mezzo dei suoi componenti, salvo per i casi di radiazione, per i quali è necessaria la
maggioranza dei due terzi dei componenti.
I componenti del Comitato Direttivo che non partecipino a tre sedute consecutive senza
giustificato motivo sono considerati dimissionari. Il Comitato provvede alla sostituzione dei
componenti dimissionari per cooptazione fino alla successiva Assemblea.
Art. 10
L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario
Generale e dal Tesoriere. L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni ad essa delegate dal
Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, lo sostituisce. Le deliberazioni di urgenza cosi
adottate sono sottoposte alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione successiva.
L’Organo si costituisce con i 3/5 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 11
Il Presidente rappresenta l’Associazione rispetto ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede
l’Assemblea, il Comitato Direttivo e l’Ufficio di Presidenza. Il voto del Presidente prevale in
caso di parità. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.
Art. 12
Il Segretario Generale esegue le deliberazioni del Comitato Direttivo; esplica gli atti di
ordinaria amministrazione, sovrintende al funzionamento amministrativo dell’Associazione e
al personale eventualmente assunto dal Comitato Direttivo; provvede alla redazione e alla
custodia dei verbali dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 13
Il Tesoriere rimane in carica per tre anni; provvede alla gestione del bilancio
dell’Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. Il Tesoriere
predispone per ciascun esercizio finanziario il rendiconto economico-finanziario di
previsione e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, previa approvazione del Comitato
Direttivo del relativo progetto elaborato dal Tesoriere stesso.
Art. 14
L’Associazione può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri,
anche non soci eletti dall’Assemblea. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la
contabilità ed in genere la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare,
dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali.
Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del
Comitato Direttivo; può essere invitato alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza.
La durata in carica del Collegio è stabilita all’atto della nomina e scade alla data della prima
riunione dell’Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.
Art. 15
L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) eredità, donazioni e legati;c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
d) contributi dell’Associazione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale o professionale, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
eventi e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale,
ivi compreso il contributo del 5 per mille dell’IRPEF.
L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla
conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle
risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle
regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Associazione
europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della
documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle
deduzioni dal reddito imponibile.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,
neppure indirettamente, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati
dall’Associazione per i fini perseguiti.
Art. 16
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere depositato presso la sede
dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa
approvazione, e può essere consultato da ogni associato.
L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei
quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto
favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di
liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea con il voto dei due terzi dei
presenti, quando ne sia fatta proposta dal Comitato Direttivo, oppure con il voto dei due
quinti dei soci ordinari.
Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle
disposizioni del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative e
regolamentari in materia.
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